Art. 19.
(Coordinamento).

      1. L'ufficio scolastico regionale, d'intesa con i centri servizi amministrativi provinciali e previo parere del comitato di cui al comma 2, provvede al coordinamento:

          a) dell'istituzione e della distribuzione sul territorio delle scuole primarie e

 

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secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e dei licei musicali;

          b) dell'offerta didattica di ciascun istituto di cui alla lettera a), con particolare riguardo al numero e al tipo di cattedre da istituire.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno dell'ufficio scolastico regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento per la didattica musicale e coreutica. Il comitato, presieduto da un funzionario dell'ufficio scolastico regionale, è composto da un docente di materie musicali di ciascuna provincia, da due docenti di istituzioni di alta formazione musicale e da un rappresentante delle associazioni delle categorie musicali presenti sul territorio. L'ufficio scolastico regionale fissa, in un apposito regolamento interno, il funzionamento, gli obiettivi, gli interventi e i criteri di azione del comitato, in conformità alla presente legge e ai relativi decreti ministeriali di attuazione.